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Normative di legge

Molti allievi ci contattano per porre una domanda fondamentale, con i dubbi di chi, non conoscendo il settore, è disorientato dalle informazioni apprese dal web che non sempre sono comprensibili e univoche. Cerchiamo allora di fare chiarezza sul riconoscimento degli attestati di massaggiatore, non in base ad opinioni ma alla legge italiana.

 

Posso esercitare come massaggiatore benessere?

La risposta a questa domanda è si. Se rimani nell'ambito delle tue competenze, ovvero il benessere, puoi esercitare come libero professionista in base alla Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e al Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229. Questo diritto è stato recentemente ribadito nell'ambito della legge 4/2013 inerente le discipline non regolamentate in Albi e Collegi.
Volendo riassumere questa legge ha dato indicazione che la formazione di queste professioni avviene in ambito privatistico, senza specificarne durata e contenuti, e non ha scopo abilitativo ma di trasparenza da parte del professionista nei confronti del consumatore.

 

Attività Terapeutiche
Per effettuare attività di massaggio terapeutico la legge è chiara: occorre essere operatori sanitari (fisioterapista, massofisioterapista, massaggiatore capo bagnino). In questo caso è necessario un percorso biennale o triennale presso Istituti accreditati.

Attività non terapeutiche
In presenza di un sostanziale vuoto legislativo, in questi anni si è assistito ad un continuo dibattito con l'affermarsi di opinioni divergenti che hanno dato origine a dubbi ed equivoci.
In realtà rifacendosi a quanto affermato dallo CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) è "assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purché non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche, e non è necessario un riconoscimento ufficiale perché un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative".
Essendo il Massaggiatore del Benessere una figura rientrante in questo ambito deduciamo che tale professione sia liberamente esercitabile senza necessità di abilitazione, basta essere giustamente in regola da un punto di vista fiscale.
La recente Legge 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013 ribadisce quanto sopra esposto e aiuta ad inquadrare meglio le attività non appartenenti ad ordini e collegi, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative
.

 

Detto ciò, appare evidente come la partecipazione ad un corso di formazione debba essere vista come forma di arricchimento culturale in quanto non può esistere un riconoscimento istituzionale la dove per legge si tratta di una professione non regolamentata.

Ogni Attestato rilasciato da qualsiasi Scuola o Ente Formativo, deve essere inteso in tal senso.

 

Sarà perciò premura di ognuno documentarsi sulle eventuali indicazioni o restrizioni esercitate dal proprio comune/regione di appartenenza per la pratica professionale e/o l'apertura di un centro specializzato. Infatti ogni nostra interpretazione non sostituisce in alcun modo il parere di un organo competente in materia legislativa.
Vi invitiamo a verificare quanto letto sul web, compreso quanto da noi proposto, in maniera da prendere una decisione ponderata.

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